Carceri senza umanità, corsa ai rimedi
Monito del Presidente della Repubblica sui princìpi costituzionali
Il Governo ha allo studio il ricorso a pene alternative al sistema penitenziario per ridurre il sovraffolamento, mentre si susseguono i suicidi di detenuti allo stremo.

La recente doppia presa di posizione del Presidente della Repubblica - pronunciata dapprima sul tema del sovraffollamento carcerario e dei suicidi negli istituti di pena, poi sulla necessità di rafforzare, in ogni sede, la tutela della persona - riporta al centro dell’agenda politico‑istituzionale l’imperativo costituzionale di conformare l’esecuzione penale alla dignità umana. In entrambi i richiami si coglie la costante riaffermazione di principi già scolpiti negli articoli 2, 3, 13 e, soprattutto, 27, comma 3, della Costituzione, i quali innervano la logica rieducativa della pena e postulano condizioni di detenzione rispettose dell’”umanità del condannato” come presupposto della sicurezza collettiva. La medesima trama assiologica emerge nell’intervento del 20 giugno pronunciato in Vaticano, dove il Capo dello Stato lega la protezione dei diritti individuali alle obbligazioni europee e universalistiche scaturenti dai trattati sui diritti fondamentali.
Suicidi e rispetto dei diritti inviolabili della persona
L’ordinamento penitenziario italiano, disciplinato dalla l. 26 luglio 1975 n. 354 e dal relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230), consacra all’art. 1 il principio secondo cui il trattamento deve tendere al "reinserimento sociale" e svolgersi "assicurando il rispetto dei diritti inviolabili della persona". La norma - letta alla luce del parametro costituzionale e delle fonti sovranazionali - impone di prevenire tanto il degrado materiale quanto la deriva afflittiva non prevista dalla sentenza di condanna. Analoghi obblighi ricadono sul legislatore e sull’amministrazione alla stregua delle European Prison Rules, che all’art. 18.4 pretendono meccanismi legali idonei a scongiurare livelli di affollamento incompatibili con gli standard minimi di spazio vitale. Nel medesimo senso si era già espressa la Corte EDU con la sentenza Torreggiani contro Italia (2013), stigmatizzando la violazione dell’art. 3 CEDU per le celle di dimensioni inferiori a 3 metri quadrati pro capite.
Sul piano dei dati empirici il quadro tratteggiato dal XXI Rapporto Antigone 2025 è inequivoco. Al 30 aprile 2025 si registrano 62.445 presenze a fronte di una capienza regolamentare teorica di 51.280 posti, ma il tasso effettivo di occupazione sale al 133% se si sottraggono i posti indisponibili. L’inadeguatezza strutturale alimenta una catena di eventi critici culminata nel record di 91 suicidi nel 2024 e altri 33 tra gennaio e maggio 2025, per un totale di 124 morti volontarie nell’arco di sedici mesi. Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura, nel suo 34º Rapporto generale, ha definito tale picco "sintomo estremo della crisi" del sistema penitenziario italiano, collocando il sovraffollamento fra le principali cause di violenza, carenza di attività e rischi autolesivi.
Fragilità qualitativa dell’assistenza sanitaria
Alla dimensione quantitativa si somma la fragilità qualitativa dell’assistenza sanitaria, in particolare psichiatrica. Lo stesso Rapporto Antigone, affrontando le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), evidenzia che su 606 internati solo 191 dispongono di un progetto terapeutico individuale, mentre il 42% degli ingressi è di natura provvisoria, in aperta tensione con la ratio di extrema ratio sancita dalla legge 81/2014. Il deficit di cura, ivi compresa la latitanza di servizi di accoglienza nella fase iniziale della detenzione, costituisce un fattore di rischio suicidario riconosciuto anche dalla Cassazione, che ha più volte censurato la mancata adozione di idonei protocolli di prevenzione (Cass., sez. I, 25 gennaio 2024, n. 3315).
Le fonti sovranazionali convergono nell’esigere misure deflattive e percorsi alternativi alla custodia. A livello europeo, la Raccomandazione (99)22 contro il prison overcrowding, la Regola 18.4 EPR sopra richiamata e la White Paper on Prison Overcrowding del 2016 obbligano gli Stati membri a piani di riduzione delle presenze mediante pene sostitutive e depenalizzazione dei reati minori. Sul versante ONU, le Nelson Mandela Rules (Rules 30‑32) impongono che qualsiasi forma di isolamento superiore ai 15 giorni sia eccezionale, mentre il Bangkok Rules accentua gli obblighi di protezione di categorie vulnerabili, come le donne detenute citate nel Rapporto Antigone.
Livelli di affollamento superiori al 120%
Anche la giurisprudenza costituzionale interna ha progressivamente integrato il parametro convenzionale: dalla sentenza n. 341/2006 (competenza della magistratura di sorveglianza su diritti fondamentali in carcere) alla sentenza n. 99/2019 (diritto all’affettività dei detenuti), la Corte ha ribadito che la legalità dell’esecuzione si declina in termini di proporzionalità e umanità. Non meno significativa è la risposta data dal legislatore dopo la condanna Torreggiani: l’introduzione degli istituti del "risarcimento detentivo" di cui agli articoli 35‑ter e 35‑quater ordinamento penitenziario e della liberazione anticipata speciale ha ridotto la platea dei reclami internazionali, ma non ha inciso sulle cause strutturali della crisi, come confermato dalla persistenza di livelli di affollamento superiori al 120%.
L’analisi dei flussi detentivi suggerisce che oltre la metà dei condannati definitivi ha meno di tre anni di pena residua, soglia che consentirebbe largamente l’accesso alle misure alternative. La proclamata "sicurezza pubblica" non pare messa a repentaglio da politiche di deflazione selettiva: gli stessi dati Eurostat attestano che l’Italia presenta un tasso di suicidi in libertà tra i più bassi dell’UE, mentre il corrispondente tasso carcerario è oltre il doppio della media europea. Ciò dimostra la natura penitenziaria e non criminogena di un’emergenza in cui la violazione dei diritti fondamentali genera, a cascata, nuovi rischi sociali.
Il potere-dovere del Governo di intervenire d'urgenza
Alla luce di tali evidenze, il monito presidenziale assume valenza performativa. Esso richiama innanzitutto il potere‑dovere del Governo di attivare, ai sensi dell’art. 78 Costituzione, provvedimenti d’urgenza "in caso di necessità straordinaria" quale è la crisi carceraria riconosciuta dalla Corte EDU. In secondo luogo, sollecita il Parlamento a colmare il deficit di garanzie procedimentali, ad esempio estendendo i meccanismi di probation previsti dal d.lgs. n. 150/2022 anche alla fase esecutiva, e a dotare l’esecuzione penale esterna di risorse congrue. Infine, esorta l’amministrazione penitenziaria a implementare programmi strutturati di prevenzione del suicidio, basati su protocolli di peer‑support, triage psichiatrico al momento dell’ingresso e moduli di accoglienza a bassa soglia, secondo le migliori pratiche elaborate dal CPT e dal Comitato dei Ministri.
L’intreccio fra Costituzione, legge penitenziaria e fonti sovranazionali non configura un mero sistema di obblighi statici, bensì una trama dinamica che pone la persona detenuta al centro di un circuito di responsabilità multilivello. Il richiamo di Mattarella, in tale prospettiva, non costituisce una semplice ammonizione ma un atto di garanzia volto a ribadire che la Repubblica non può tollerare che l’esecuzione della pena si traduca in una pena ulteriore, praticata nella forma della privazione della speranza e, nel caso più estremo, della vita stessa.
Il ministro Nordio ha intanto istituito una task force contro il sovraffollamento, una norma che farebbe scontare alla popolazione carceriaria pene alternative per coloro che sono sottoposti ad una pena residua inferiore ai 24 mesi e non sono stati condannati per reati ostativi, questo per alleggerire la capienza delle carceri italiane.Il Guardiasigilli ha attivato interlocuzioni con la magistratura di sorveglianza e con i singoli istituti penitenziari per favorire la definizione delle posizioni.
VALERIA ESPOSTO, plurilaureata, è una criminologa e specialista di Scienze dell’Investigazione. Formatasi sotto la guida dei massimi esperti, si occupa anche di diritto penale. Autrice di testi specializzati, scrive su importanti riviste.









